LAntitrust annuncia la sua vittoria contro le compagnie telefoniche Wind Tre e Vodafone. Tutto ha inizio quando i due operatori hanno iniziato la vendita di sim che contenevano servizi di navigazione Internet e di segreteria telefonica preimpostati e preattivati, i cui costi venivano addebitati al cliente a meno che non fosse lui stesso a richiederne la disattivazione: ebbene, per la Corte di Giustizia dellUnione Europea si tratta di “pratica commerciale aggressiva sleale”. La fornitura infatti non è richiesta e in questo modo può essere sanzionata anche da unautorità diversa da quella prevista dal diritto Ue in materia di comunicazioni elettroniche.
Già nel 2012 lAgcm, o Antitrust aveva multato le due compagnie telefoniche a causa di questa pratica sleale. Il Tar del Lazio, cui avevano fatto ricorso le compagnie, ha annullato le multe, sostenendo che la competenza era non dellAntitrust, bensì dellAgCom, lAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. A questo punto, il Consiglio di Stato ha dichiarato che, al contrario, lAntitrust ha la competenza sulle pratiche commerciali aggressive, anche nel campo delle telecomunicazioni. Tuttavia, i giudici amministrativi si sono rivolti alla Corte di Giustizia per avere dei chiarimenti. Con la sentenza di oggi, la Corte stabilisce che la richiesta di un servizio “deve consistere in una scelta libera da parte del consumatore”, dunque se il consumatore non è stato informato né dei costi dei servizi, né della loro preimpostazione e preattivazione sulla sim acquistata (una circostanza questa che spetta al giudice nazionale accertare), allora “non si può ritenere che abbia liberamente scelto la fornitura di tali servizi”. Per i giudici è “irrilevante” che lutilizzo dei servizi abbia potuto richiedere, in qualche caso, unazione consapevole da parte del consumatore. E parimenti “irrilevante” che il consumatore potesse disattivarli, dato che non era stato informato della loro esistenza.
Infatti, osservano i giudici di Lussemburgo, non è detto che un consumatore medio abbia la consapevolezza del fatto che le sim contengano servizi preimpostati e preattivati che possono generare costi aggiuntivi, o del fatto che alcune app o il telefono possano connettersi a Internet a sua insaputa, né che abbia le competenze tecniche sufficienti a disattivare tali servizi o le connessioni automatiche. Pertanto, le pratiche messe in atto da Wind e Vodafone costituiscono una fornitura non richiesta, in particolare, ai sensi della direttiva Ue in materia, una pratica commerciale “sleale”, o una pratica considerata in ogni caso “aggressiva”.